Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuovo Regolamento UE sulle macchine
La Direttiva 2006/42/CE (c.d. Direttiva macchine), attuata in Italia dal D. Leg.vo 27/01/2010, n. 17 viene sostituita, a decorrere dal 20/01/2027 (vedi rettifica del 04/07/2023), dal Regolamento 14/06/2023, n. 1230, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a partire dalla stessa data.
Il Regolamento, pubblicato nella GUUE del 29/06/2023, n. 165, stabilisce i requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine nell'Unione europea (v. allegato III), promuove la libera circolazione delle macchine e assicura un livello elevato di sicurezza per lavoratori e cittadini.
Si riporta di seguito la sintesi delle principali disposizioni contenute nel nuovo provvedimento.
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI - Le norme si applicano ai seguenti prodotti (art. 2):
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Il Regolamento si applica altresì alle “quasi-macchine”, ossia un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Inoltre si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:
- effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
- che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
- che incidono sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.
Ai sensi dell’art. 3 si intendono:
- per “attrezzatura intercambiabile”: il dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore agricolo o forestale, è assemblato a tale macchina o a tale trattore agricolo o forestale dall'operatore al fine di modificarne la funzione o apportarne una nuova funzione, a condizione che tale attrezzatura non sia un utensile;
- per “componente di sicurezza”: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto. Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell'allegato II;
- per “accessori di sollevamento”: componenti o attrezzature, non collegati alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente, comprese imbracature e loro componenti;
- per “catene”: le catene progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- per “funi”: le funi progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- per “cinghie”: cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- per “dispositivo amovibile di trasmissione meccanica”: il componente amovibile destinato alla trasmissione di potenza tra macchine semoventi o un trattore e altre macchine o prodotti correlati, mediante collegamento al primo supporto fisso; quando è immesso sul mercato munito di riparo, il dispositivo e il riparo vanno considerati come un unico articolo.
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ - All’art. 25 sono previste le procedure di valutazione della conformità per le categorie di macchine o prodotti correlati indicati nell’allegato I.
Per i prodotti a rischio elevato (allegato I, parte A) non è prevista la possibilità per il fabbricante di applicare la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione e quindi, per tali prodotti, sarà sempre necessario l’intervento di un organismo notificato.
Si tratta in particolare dei seguenti prodotti:
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
- ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- ponti elevatori per veicoli;
- apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
- componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
- macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.
La dichiarazione CE di conformità è sostituita da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo (v. allegato V e ss.).
DOCUMENTAZIONE - Le informazioni sulla sicurezza dovranno essere fornite per tutti i prodotti ma, in linea con la transizione digitale, il Regolamento stabilisce che le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita. Tuttavia, su richiesta dell’utilizzatore al momento dell’acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni per l’uso in formato cartaceo entro un mese.
Quando le istruzioni per l’uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve (art. 10):
a) indicare sulla macchina o sul prodotto correlato, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, le modalità di accesso alle istruzioni in formato digitale;
b) presentare le istruzioni per l’uso in un formato che consenta all’utilizzatore di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina o del prodotto correlato; tale requisito si applica anche quando le istruzioni per l’uso sono integrate nel software della macchina o del prodotto correlato;
c) renderle accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato della macchina o del prodotto correlato.
Gli elementi e i contenuti obbligatori della documentazione tecnica sono elencati nell'allegato IV.
NUOVE TECNOLOGIE - Il nuovo Regolamento sarà applicato anche ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale e di apprendimento e alle macchine mobili autonome. In particolare (v. allegato III, parte B), la valutazione del rischio deve includere i pericoli che possono manifestarsi durante il ciclo di vita della macchina o del prodotto progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia, correlato anche all’evoluzione prevista del suo comportamento o della sua logica integralmente o parzialmente autoevolutivi.
ENTRATA IN VIGORE - Il Regolamento entra in vigore il 19/07/2023 e si applica a partire dal 20/01/2027 (ad eccezione delle norme elencate nell'art. 54). La Direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20/01/2027.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del Regolamento 14/06/2023, n. 1230.