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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Procedure telematiche e equa ripartizione del rischio tecnologico tra o.e. e s.a.
Fattispecie
Nell'ambito di una gara telematica, un concorrente rappresentava che in fase di valutazione delle offerte la stazione appaltante non riusciva ad aprire il file contenente la propria relazione tecnica in quanto esso risultava danneggiato; a seguito dell’invio di un nuovo file della medesima relazione, non essendo stato possibile per il gestore della piattaforma constatare l’esatta corrispondenza fra il file originario e il file inviato successivamente, l’o.e. veniva comunque ammesso alla valutazione dell’offerta tecnica, ma con la precisazione che sarebbero stati valutati solamente i documenti leggibili pervenuti entro i termini. L’istante chiedeva quindi all’ANAC di pronunciarsi sulla possibilità che l’intera propria documentazione venisse ammessa in gara, in considerazione della certezza della provenienza dell’offerta e del fatto che, non essendo ancora note le offerte degli altri concorrenti, egli non avrebbe avuto alcuna possibilità di avvantaggiarsi nei loro confronti.
Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 30/05/2023, n. 235 ha richiamato il principio, attinente alle gare telematiche, dell'equa ripartizione tra la stazione appaltante e il concorrente del rischio tecnologico, che connota il funzionamento dei sistemi operativi utilizzati per il caricamento e la trasmissione dei dati sulla piattaforma informatica. Tale principio comporta che:
- ricadono sulla stazione appaltante i rischi collegati al malfunzionamento o all'inadeguatezza del sistema informatico utilizzato;
- mentre ricadono sul concorrente tutti gli altri rischi che attengono alla tempestività ed alla completezza della trasmissione, inclusi quelli dovuti a temporanei sovraccarichi della rete, i quali possono essere neutralizzati o abbattuti con il rispetto delle regole di ordinaria diligenza e perizia.
L'ANAC ha ricordato inoltre che, nelle gare telematuche, l’offerta deve essere tempestivamente ed integralmente caricata sulla piattaforma informatica, a prescindere dalla natura - essenziale od accessoria - della documentazione non caricata Infatti, nelle gare pubbliche gestite in forma telematica è necessario adempiere con scrupolo e diligenza alle previsioni del bando e alle norme tecniche, mettendo altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura. A fronte della possibilità per le imprese di avvalersi di sistemi informatici, sussiste l’esigibilità, per dette imprese, d’una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara.
Conclusioni ANAC
L'ANAC ha pertanto concluso che, non essendosi riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricadeva sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente infatti di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.