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29/05/2023

Sanatoria in area paesaggistica: esclusione anche per volumi non rilevanti ai fini urbanistici

L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi di qualsiasi natura, anche tecnici, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza ai fini edilizi e urbanistici.

Nel caso di specie si trattava di alcuni interventi edilizi realizzati sul lastrico solare di un fabbricato posto in area soggetta a vincolo ai sensi del D. Leg.vo 42/2004. In particolare, attraverso un solaio inclinato con travi in ferro ed elementi in laterizio, la sopraelevazione del tetto e la parziale chiusura di un terrazzo venivano realizzati: un accesso al terrazzo; un lucernaio; un camino; un montacarichi in muratura nei pressi della porta di accesso; una pergola; un manufatto in muratura per caldaia e boiler per acqua calda e ripostiglio.
I ricorrenti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto che l’opera in questione - come vano tecnico - fosse assoggettabile a sanatoria paesaggistica ex post.

C. Stato 26/04/2023, n. 4181 ha evidenziato che ai fini della sanatoria bisogna distinguere il profilo urbanistico-edilizio da quello paesaggistico, in ragione del dettato legislativo dell’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004. Il comma 4 della predetta norma riconosce infatti l’assentibilità ex post rigorosamente “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, ma non contiene un richiamo ad un “vano tecnico”.
Non era quindi rilevante l’osservazione della Soprintendenza e del Comune, in base alla quale la mera tipologia, i contenuti, l’entità o la particolare ubicazione delle opere non incidevano significativamente sull’assetto percettivo e panoramico riscontrabile dai principali punti di osservazione e dalle vie principali. Tale apprezzamento avrebbe potuto avvenire solo ex ante.
Viceversa, una volta che le amministrazioni abbiano confermato l’aumento di superfici e di volumi e la modifica della sagoma e dei prospetti, è irrilevante se tali opere abbiano fini abitativi o meno o siano pertinenziali. La norma di tutela non individua tale parametro discretivo, ma preclude all’Amministrazione la possibilità di procedere alla valutazione di un’istanza di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, incluso l’accertamento della compatibilità paesaggistica, alla luce del combinato disposto dell'art. 146, D. Leg.vo 42/2004 e dell'art. 167, commi 4 e 5 del D. Leg.vo 42/2004.

Sul punto è stato precisato che quando si è in presenza di un vincolo paesaggistico (o culturale), l’istituto dell’accertamento di conformità può essere solo l’eccezione, considerando rigorosamente le restrizioni previste dal legislatore, in base alla particolare rilevanza costituzionale attribuita da esso ai beni ambientali e paesaggistici, in quanto la garanzia degli stessi non è solo fine a sé stessa, ma anche strumentale alla preservazione di beni fondamentali come la salute e la vita. Nel confronto tra l’interesse pubblico all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato alla sanatoria prevale l’interesse pubblico al ripristino della legalità. Si può quindi affermare che il paesaggio, come bene oggetto di tutela, non è suscettibile né di reintegrazioni, né di incrementi, e ciò giustifica una disciplina particolarmente rigorosa e rispettosa del disposto dell’art. 9 della Costituzione.

In conclusione, il Consiglio ha ribadito il principio secondo il quale ai fini della sanatoria, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto per la tutela del paesaggio preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.

Dalla redazione