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Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-375/21

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Qualità dell’aria ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Articoli 13 e 23 - Valori limite per la protezione della salute umana - Superamento - Piano per la qualità dell’aria - Direttiva 2010/75/UE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di una centrale termoelettrica - Valori limite di emissione - Articolo 15, paragrafo 4 - Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi - Eventi inquinanti di rilievo - Articolo 18 - Rispetto delle norme di qualità ambientale - Obblighi dell’autorità competente.

L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, deve essere interpretato nel senso che nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante interessato nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.

Dalla redazione