FAST FIND : FL7575

Flash news del
14/04/2023

Tettoie di modesta entità e sanatoria paesaggistica

Secondo il TAR Campania, le tettoie di modesta entità e di natura accessoria non rientrano tra le superfici utili di cui all'art. 167, D. Leg.vo 42/2004. Pertanto, per queste tipologie di opere non sussiste il divieto automatico di sanatoria, ma occorre sempre una valutazione in concreto del loro impatto sul paesaggio.

FATTISPECIE - Nel caso esaminato dal TAR Campania-Napoli 22/03/2023, n. 654, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del diniego della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica delle seguenti opere:
- una tettoia con struttura di alluminio e tegole di m. 3,15 x m. 1,50;
- una tettoia con struttura in legno e tegole posizionata sul pianerottolo di ingresso dell’unità immobiliare di m. 3,55 x m. 1,20.
Secondo il ricorrente, le due tettoie non avevano comportato la creazione di superficie e volume e pertanto, non configurandosi una nuova costruzione, non era necessario il conseguimento della sanatoria paesaggistica.

RIFERIMENTO NORMATIVO - Ai sensi dell’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, la compatibilità paesaggistica c.d. postuma può essere accertata esclusivamente nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/2001.

DISTINZIONE TRA SUPERFICIE UTILE E SUPERFICIE ACCESSORIA - In proposito, il TAR ha evidenziato la necessità di distinguere le nozioni di superficie utile e di superficie accessoria, spiegando che le nozioni tecniche in questione non sono specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalle normative sulle costruzioni, dove:
- la superficie utile (SU) coincide - in estrema sintesi- con l’area abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi),
- mentre per superficie accessoria (SA) si intendono le parti dell’edificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant’altro).
Occorre anche fare riferimento ai parametri indicati nelle definizioni uniformi di cui al Regolamento edilizio-tipo approvato con Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU, il quale inserisce le tettoie tra le c.d. superfici accessorie.

SANATORIA PAESAGGISTICA - Ciò posto, secondo il TAR, il Codice del paesaggio prevede la sussistenza di una causa generale ostativa alla sanatoria paesaggistica solo in presenza di superfici utili, con esclusione quindi di quelle accessorie.
Di conseguenza, ha ritenuto che l’ampliamento di superfici accessorie esterne, sebbene possano rientrare nella nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica, non integra gli estremi della superficie utile ai sensi dell’art. 167, D.Leg.vo 42/2004, non potendo, dunque, ritenersi di per sé come ostativo all’avvio del procedimento di autorizzazione postuma paesaggistica.
Peraltro, tale procedimento rimane comunque necessario, trattandosi di opere comportanti un mutamento dello stato dei luoghi esterni, in relazione alle quali occorre, dunque, verificare la compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall’area in cui l’intervento edilizio è stato realizzato.

In conclusione, si legge nella sentenza, le opere in contestazione (tettoie) erano certamente di modesta entità e avevano natura accessoria e, come tali, non erano incluse tra le superfici utili. Per queste tipologie di opere non sussiste il divieto automatico di sanatoria, ma occorre sempre una valutazione in concreto del merito paesaggistico.

Dalla redazione