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31/03/2023

Autorizzazione paesaggistica e regolarità edilizia e urbanistica

Secondo il Consiglio di Stato, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la valutazione dell’autorità procedente deve tenere conto dei soli profili paesaggistici e ambientali. La verifica non può dunque riguardare anche gli aspetti attinenti alla regolarità edilizia e urbanistica dell’opera, quali lo stato legittimo dell’immobile.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava dei lavori di consolidamento statico e adeguamento ai fini antisismici di un fabbricato, assentiti tramite SCIA, per i quali il Comune non aveva concesso l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente contestava il diniego, lamentando che l’amministrazione comunale, pur dovendo decidere su di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata ex art. 3 del D.P.R. 31/2017, non aveva fatto alcun cenno a profili ambientali o paesaggistici ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta, né alla specifica normativa di cui al citato regolamento del 2017 o al D. Leg.vo 42/2004, limitandosi ad evidenziare criticità prettamente “edilizie” dello stato dei luoghi e la difformità dalla SCIA delle opere in corso di realizzazione.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che in sede di rilascio di un titolo abilitativo (indifferentemente edilizio o paesaggistico), l’autorità procedente avrebbe il dovere, ai sensi dell’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001, di verificarne il presupposto stato legittimo e, in caso di riscontro negativo, ricusare il rilascio del titolo.

Il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione e annullato il diniego sulla base delle seguenti considerazioni.

STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - C. Stato 24/03/2023, n. 3006 ha precisato che, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001, l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile sul quale debbano essere autorizzati ulteriori lavori vale per il rilascio di tutti i titoli di cui al Testo unico dell’edilizia, compresi quelli relativi alla normativa tecnica di cui alla parte II del medesimo T.U., fra cui quelli concernenti la disciplina antisismica, sul conglomerato cementizio, sulle barriere architettoniche. Secondo il Consiglio, tra tali titoli non rientra l’autorizzazione paesaggistica.
Ne discende che, in sede di rilascio di quest’ultima, si deve tenere conto dei soli profili paesaggistici e ambientali non potendo verificarsi in quella sede anche lo stato legittimo dell’immobile.
Per il Consiglio, tale soluzione, oltre ad essere coerente con il “preciso” dettato dell’art. 9-bis in discorso, è avvalorata dal passaggio dal precedente D.P.R. 139/2010 al nuovo D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) che, in tema di semplificazione documentale, non prevede più l’attestazione della conformità del progetto alla disciplina edilizia e urbanistica.
Da tale modifica normativa deriva la necessità per l’autorità procedente (titolare della cura degli interessi paesaggistici) di valutare specificamente in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’incidenza dell’intervento progettato sul paesaggio in senso lato, e non gli aspetti attinenti alla regolarità urbanistica-edilizia dell’opera.

AUTONOMIA DELLE DISCIPLINE - Ciò in ragione dell’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto.
L'autonomia dei profili paesaggistici dagli aspetti urbanistico-edilizi si riscontra anche nel “diritto vivente” della giurisprudenza costituzionale e penale (della Cassazione), secondo il quale i reati in materia edilizia e paesaggistica si riferiscono alla tutela di interessi pubblici e beni giuridici distinti, con tutte le conseguenze in tema di concorso dei reati, cause di estinzione, ecc.
Una interpretazione contraria che ammetta una commistione tra i diversi profili e una “confusione” dei poteri si pone in contrasto con il principio di legalità, perché amplia l'ambito di competenza dell'amministrazione procedente, in quanto la obbligherebbe a considerare e a pronunciarsi su profili non rimessi dal legislatore alla sua cura e al suo apprezzamento, frustrando anche ulteriori principi di non aggravamento del procedimento e di certezza dell'azione amministrativa.

Dalla redazione