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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. CNA 26/06/2013
Regolam. CNA 26/06/2013
In allegato le Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 21/12/2016.
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[Premessa] |
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Art. 1. - Definizione, ambito di applicazione e obiettivi1. L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell’ambiente. |
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Art. 2. - Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 R: a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) esercita, con il supporto di un’apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull’attivi |
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Art. 3. - Esoneri1. Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutar |
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Art. 4. - Illecito disciplinare1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di cui all’art.7 comma 1 |
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Art. 5. - Ambito di applicazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione ef |
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Art. 6. - Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo1. Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a q |
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Art. 7. - Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professiona |
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Art. 8. - Procedure di accreditamento1. L’accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell’evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l’autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione a |
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Art. 9. - Entrata in vigore e disciplina transitoria1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014. 2. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. |
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Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento (testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016) |
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