N6

Nello stesso schema di contratto viene inserita una distinta clausola antimafia, di cui infra al paragrafo 9.1.

N5

La finalità della erogazione contributiva è evidenziata dall'articolo 3, comma 1, della legge 77/2009 nella parte in cui precisa che tali contribuzioni sono disposte «al netto di eventuali risarcimenti assicurativi», donde l'equiparabilità delle contribuzioni, sotto il profilo funzionale, al risarcimento danni proveniente da eventuali assicurazioni.

N4

Nella stessa determinazione n. 8 del 2010 dell'AVCP, citata in nota 2, si dà conto della peculiarità delle procedure di tracciamento che connotano i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'EXPO 2015, soggetti, peraltro, a disposizioni speciali antecedenti all'entrata in vigore della legge 136/2010.

N3

Appare altresì significativa, ai fini dell'interpretazione fornita nel testo riguardo alla necessità che ciascuna movimentazione rechi quella che si è chiamata informazione tracciante, la circostanza secondo cui il «nuovo» comma 5 dell'articolo 3 della legge 136/2010, innovando la precedente versione, preveda l'indicazione del CUP-CIG in relazione a «ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1», con evidente riferimento all'intera filiera degli operatori economici coinvolti.

N2

In senso conforme vedasi la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, adottata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale determinazione, con la quale vengono fornite alcune prime indicazioni di carattere generale in materia di tracciabilità finanziaria dei contratti pubblici, CUP e CIG vanno inseriti «fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore».

N1

Il presente documento è tuttavia anche rivolto ai casi in cui il contributo economico venga utilizzato dal beneficiario, conformemente all'opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.L. 39/2009, convertito dalla legge 77/2009, per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale andata distrutta.

N1

(La presente legge è stata abrogata dalla L.R. del 10/08/2011 n.28. La disposizione abrogata continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti).

N1

Allegato sostituito dalla Delib. G.R. del 25/01/2010 n.23

N1

Modifiche introdotte dalla Delib. G.P. Bolzano del 24/08/2009 n.2102