N9

Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 6, del citato D.L. n. 32/1995: "6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46.

N8

Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 32/1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale": "3.

N5

Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, é il seguente:

"Art. 2359 (Società controllate e società collegate). - Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

N4

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 15 luglio 1988.

N3

Il D.M. 1° giugno 1993, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla L. 5 ottobre 1991, n. 317, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993. Il testo del comma 3 dell'art. 1 é il seguente: "3. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione a quanto previsto dal presente decreto e dai relativi allegati é quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

N2

L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma é il seguente:

"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a)-b) (omissis);

N1

La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995.

N4

Comma soppresso dalla L.R. del 10/07/2008 n.20. Il comma 1 così recitava: "Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità Montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria."

N3

Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 10/07/2008 n.20