N8

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5. L'articolo 8 così recitava: "1. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle Autonomie locali.

2. La Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle Autonomie locali, elabora il progetto definitivo di PTR.

N7

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5. L'articolo 7 così recitava: "1. La formazione del PTR avviene in conformità alla direttiva n. 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonché con le metodologie di Agenda 21."

N6

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5. L'articolo 6 così recitava: "1. Il PTR è costituito da:

a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un’influenza sull’assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;

N5

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5. L'articolo 5 così recitava: "1. Il PTR persegue le seguenti equi-ordinate finalità strategiche:

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e storico;

N3

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5. L'articolo 3 così recitava: "1. La funzione della pianificazione della tutela e dell’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.

2. La legge regionale stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR.

N2

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5 e dalla L.R. del 03/12/2009 n.22. L'articolo 2 così recitava: "1. Nella presente legge:

a) l’espressione “risorse essenziali di interesse regionale” indica:

1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

N1

Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5 e dalla L.R. del 03/12/2009 n.22. L'articolo 1 così recitava: "1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale attraverso la formazione del nuovo piano territoriale regionale (PTR). Per tale scopo ripartisce le attribuzioni della pianificazione territoriale tra la Regione e i Comuni, stabilisce che la funzione della pianificazione intermedia è svolta dai Comuni, nonché determina le finalità strategiche e i contenuti del PTR, che includono anche la valenza paesaggistica.

N14

Nel caso di sussistenza di errore professionale, il dichiarante dovrà precisare perché non si è in presenza di fattispecie grave, formalmente accertata.

N13

Nel caso di sussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il dichiarante dovrà precisare perché il relativo reato non incide sul possesso del requisito di cui all’art. 64, comma 6, lett. e), del d.P.R. n. 207/2010.

N12

E’, infatti, possibile che il prezzo delle azioni offerte in prelazione non sia indicato in sede di deliberazione assembleare che, invece, deve obbligatoriamente prevedere il prezzo di emissione di quella offerte in opzione. Accade, infatti, di frequente che la deliberazione assembleare deleghi l’organo amministrativo affinché quest’ultimo proceda a stabilire il prezzo di emissione in un momento successivo a quello della delibera stessa. Questa prassi è giudicata del tutto legittima dalla Cassazione (Cfr. Cass. 28.03.1996, n. 2850: …”La prelazione disciplinata dall’art.