N12

In precedenza, in vigenza dell’art. 14 della L.R. n. 6 del 1995 che per primo aveva regolamentato nella nostra regione gli accordi di programma in variante, limitandoli alle sole amministrazioni pubbliche, il medesimo risultato del coinvolgimento dei privati veniva realizzato in modo ben più complesso attraverso atti unilaterali d’obbligo o accordi con i privati, giuridicamente autonomi dagli accordi di programma.

N11

Appare utile riportare la definizione di accordo di programma di cui al comma 1 dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000: “1.

N10

Anche in questo caso è significativa la stessa collocazione dell’art. 15 nel Capo IV della legge sul procedimento edilizio, relativo alla “Semplificazione dell’azione amministrativa”. L’accordo tra amministrazioni risponde infatti all’esigenza di semplificare il quadro sempre più complesso ed eccessivamente frazionato delle competenze pubbliche; inoltre esso consente alle amministrazioni che lo stipulano di perseguire un risultato che non rientra nelle proprie esclusive competenze e capacità ma che può derivare dalla collaborazione e cooperazione di tutti i sottoscrittori.

N9

Non è privo di significato il fatto che l’art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) della legge n. 241 del 1990 specifichi che le disposizioni del Capo sulla partecipazione al procedimento, comprensivo della norma sugli accordi con i privati, non si applicano agli atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

N8

Al procedimento di formazione dei piani comunali partecipa necessariamente la Provincia, in qualità di livello sovraordinato che verifica la conformità degli strumenti urbanistici alla pianificazione sovraordinata e di autorità competente alla valutazione ambientale: i soggetti chiamati ad esprimere pareri obbligatori per legge sugli strumenti urbanistici, nonché, a vario titolo, i rappresentanti dei Comuni contermini, le altre amministrazioni che esercitano funzioni regolative del territorio, ecc..

N7

Detta condivisione assume rilievo primario se solo si considera l’efficacia quinquennale del POC e la conseguente esigenza che le sue previsioni insediative riguardino operatori pronti a dare immediata attuazione alle stesse.

N6

Appare infatti significativa la stessa collocazione sistematica dell’art. 11 nel Capo III della legge n. 241 del 1990 dedicato agli istituti di “Partecipazione al procedimento amministrativo”, e l’apertura del comma 1 dell’art. 11, secondo cui l’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati, “in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10”.

N5

Si noti che tale seconda ipotesi può solo attenere a misure e interventi attuativi di piani provinciali o regionali non potendo avere ad oggetto, a differenza della prima ipotesi, la modifica di strumenti di pianificazione.

N4

L’art 15, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006 - la cui rubrica recita significativamente “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti e risultati della consultazione” - stabilisce infatti che “L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14.

N3

Si consideri in particolare che l’art. 35 della L.R. n. 20 del 2000 prescrive il ricorso ad una conferenza di servizi per acquisire tutti i pareri obbligatori richiesti dalla legge per i PUA, secondo quanto meglio specificato al paragrafo 3.5.2. lettera B.