N1

Comma abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 55. Il comma 3 dell’articolo 7 così recitava: “3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:

N3

Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2012 n. 50. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni - 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

N2

L’articolo 14 è stato abrogato dalla L.R. del 27/04/2012 n.17

N1

Comma modificato con avviso di rettifica in B.U. 25.9.2007, n. 84.

N1

Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2012, n. 50. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali - 1.

N15

Parole soppresse dalla L.R. del 24/12/2012 n. 21: “, le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali”.

N12

Comma abrogato dal Reg.R. del 06/12/2004 n.10. Il comma 2 così recitava: "Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge."

N11

Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 20/12/2004 n.36