N1

Comma aggiunto dalla L.R. del 10/01/2013 n. 2.

N1

Comma sostituito dalla L.R. del 10/01/2013, n. 2.

N3

La Corte Costituzionale con sentenza del 19-23 maggio 1997, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1997, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n.

N2

La Corte Costituzionale con sentenza del 13-21 marzo 1969, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1969, n. 78) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente "norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue", limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941".

N5

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" le parole "tra le seguenti, previste dalla legge n.

N4

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5 - (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:

"c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;"

N3

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis - (Transizione dagli enti responsabili di bacino all'Autorità d'ambito)

N2

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "centottanta";

N1

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.