N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 10, comma 3, della L.R. 29/12/2016, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 391 - (Promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:

a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;

b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;

c) abrogata

d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;

e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;

f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 383/2000.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2025

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
Back to top