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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 8. - Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.
2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.
3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.
6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:
a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.
8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;
2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;
b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.
9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.
10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.”
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