N196 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 72 - (Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)

1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.

2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.

4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalità di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2025

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo