Comma aggiunto dall’art. 1, comma 27, della L. 26/11/2021, n. 206.

Ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 26/11/2021, n. 206, la presente modifica, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22/06/2022.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, il presente comma è così modificato:

“Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.”

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