Comma aggiunto dall’art. 1, comma 27, della L. 26/11/2021, n. 206.

Ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 26/11/2021, n. 206, la presente modifica, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22/06/2022.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, il presente comma è così modificato:

“Entro le successive quarantotto ore il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.”

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