Comma modificato dall’art. 144, comma 1, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, del D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025, così reciterà:

“I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l’obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.”

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