Numero modificato dall’art. 6, comma 8, del D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139. La modifica entra in vigore dal 01/01/2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. La modifica può non essere applicata alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Il numero in vigore fino al 31/12/2015 così recita: “6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;”

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