La lettera E) con i punti 20), 21), 22) e 23) sono stati sostituiti dagli attuali punti 20) e 21) dall’art. 6, comma 6, del D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139. La modifica entra in vigore dal 01/01/2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Le parole in vigore fino al 31/12/2015 così recitano: E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell’esercizio.”

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