Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 162 - Promozioni per scrutinio a turno di anzianità

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell'art. 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa."

Dalla redazione