Articolo abrogato dall'art. 18, comma 6, della L.R. 24/06/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 28 - (Gestione comunale associata delle procedure di gara)

1. Nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013.

2. Dall'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.

3. In luogo delle unioni e degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006, i Comuni possono avvalersi delle forme collaborative di cui al titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale."

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