Il D.L. 30/12/1991, n. 417 (conv. L. 66/1992) ha stabilito che "La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

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