Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 80 - Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali

1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nelle aree rurali, a tutela dell'incolumità pubblica e dello sviluppo del settore agricolo, i dipartimenti regionali dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e territoriale:

a) promuovono intese e protocolli di cooperazione con le Prefetture-UTG, il corpo forestale, i comuni e le organizzazioni di settore, per il monitoraggio dei reati contro il patrimonio nelle aziende agricole della Sicilia, anche al fine di individuare le aree maggiormente colpite, nonché per il coordinamento delle azioni di vigilanza e prevenzione;

b) promuovono interventi per il potenziamento della vigilanza campestre, anche mediante l'acquisizione di servizi di cui al titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in favore delle aziende agricole singole e associate che insistono nelle aree maggiormente colpite ed a tutela delle infrastrutture viarie, irrigue e di comunicazione dei medesimi comprensori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.”

Dalla redazione