Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 02/12/2005, n. 17, così recitava:

“Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

b) il Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali;

c) un botanico, designato dal Rettore dell'Università di Lecce, uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dell'Università di Bari;

d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia designati dal Rettore dell'Università di Bari;

e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal Rettore del Politecnico di Bari;

f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del Politecnico di Bari;

g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, nominato dal Rettore;

h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle stesse;

i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale all'urbanistica;

l) il Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente e dura in carica cinque anni.

5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:

a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui all'art. 20;

b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette;

d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per una corretta gestione delle aree naturali protette;

e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.

7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, i componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato medesimo.”

Dalla redazione