Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 10 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) le parole: "In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti." sono soppresse."

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