Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 37 - Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:

“2-bis. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). Ai fini del procedimento disciplinato dal titolo I della presente legge il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana di cui all’articolo 4.”."

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