Articolo abrogato, dall’art. 25, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12 la disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli artt. 7, 13, 17, 22 della L.R. 27/05/2024, n. 12.

L’articolo così recitava:

Art. 29 - Modifica dell'articolo 5-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"

1. Il comma 9 dell'articolo 5-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente:

"9. Le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia quando, nell'esercizio della loro funzione di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, procedono alla diffida di cui all'articolo 29 decies, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006, dandone contestuale comunicazione all'autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, e, qualora si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l'ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell'attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all'autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato. L'autorità competente, ai sensi del comma 5, procede, a seconda della gravità dell'infrazione, ad applicare le misure indicate dall'articolo 29 decies, comma 9, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le sanzioni di cui all'articolo 29 quattuordecies del medesimo decreto legislativo, anche avvalendosi dell'ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006.".”

Dalla redazione