Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, della L.R. 19/02/2007, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 8, comma 7, della L.R. 18/03/2011, n. 7, così recitava:

“1. Al fine di garantire gli standard di cui all’art. 10 l.r. 22/02 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all’ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di quindici anni, per l’intero ammontare della spesa riconosciuta, per l’adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.”

Dalla redazione