Punto sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Trasp. e Navig. 16/10/1998.

Ai sensi dell’allegato III del D. Leg.vo 18/04/2011, n. 59 la presente voce è soppressa, così recitava:

“B. Diabete.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.”

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