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Sent. C. Giustizia UE 14/03/2024, n. C-536/22

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Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2014/17/UE - Articolo 25, paragrafo 3 - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Estinzione anticipata - Indennizzo del creditore - Lucro cessante del creditore - Metodo di calcolo del lucro cessante.

1) L’articolo 25 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche quando il consumatore adempie anticipatamente ai suoi obblighi dopo aver receduto dal suo contratto di credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

2) L’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17/UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, tiene conto del mancato guadagno subito dal creditore direttamente a causa di tale rimborso anticipato, e in particolare della perdita economica sofferta da tale creditore, eventualmente connessa agli interessi contrattuali residui che non saranno più percepiti, a condizione che si tratti di un indennizzo equo e obiettivo, che non sia imposta alcuna penale al consumatore e che l’indennizzo non superi tale perdita economica.

3) L’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, gli Stati membri devono provvedere affinché il calcolo, da parte del creditore, del mancato guadagno in ragione del rendimento forfettario della somma rimborsata anticipatamente comporti che l’indennizzo sia equo e obiettivo, che tale indennizzo non superi la perdita economica sofferta dal creditore e che non sia imposta alcuna penale al consumatore. La direttiva 2014/17 non richiede che tale calcolo tenga conto del modo in cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato in anticipo.

Dalla redazione