Comma abrogato dalla L.R. 06/10/2016, n. 70.

Il comma 2 dell’articolo 14 così recitava:

“2. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, o della provincia o della città metropolitana ad apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell’ente locale all’accertamento dei tributi regionali e al contrasto all’evasione fiscale. La convenzione prevede la trasmissione alla Regione Toscana, o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.”

Dalla redazione