Articolo abrogato dall’art. 11, comma 2, della L.R. 29/12/2023, n. 23, così recitava:

“Art. 7 - Distacco, comando, trasferimento del personale dei consorzi

1. I dipendenti dei consorzi di bonifica, possono essere distaccati o comandati dalla Giunta regionale a prestare servizio presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale, presso altri enti pubblici ed enti locali della Regione o presso le strutture della Regione stessa, qualora le esigenze di servizio lo permettano, su specifica e motivata deliberazione dei consorzi di appartenenza e degli enti destinatari, previo assenso dei dipendenti interessati.

2. Nel provvedimento di distacco o di comando, adottato ai sensi della normativa vigente, deve essere indicata la durata del distacco o del comando stesso.

3. Il comando e il distacco non possono avere durata superiore ad un biennio e non possono essere rinnovati.

4. Tutti gli oneri a carattere economico e previdenziale concernenti il comando e il distacco sono a carico degli enti presso i quali vengono comandati o distaccati i dipendenti di cui al comma 1.

5. È consentita altresì la mobilità del personale tra gli enti di cui al comma 1, mediante trasferimento, qualora sussistano posti disponibili nelle relative piante organiche e venga espresso con atto deliberativo l'assenso delle amministrazioni e dei dipendenti interessati.”

Dalla redazione