Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 09/12/2004, n. 18, così recitava:

Dopo l'articolo 27-bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche è inserito il seguente:

"27-ter - (Deroga alle disposizioni dei PTP o del PTPR)

1. Fatta salva la possibilità di deroga prevista dai singoli PTP o dal PTPR, sono eseguibili, in deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni, generali e particolari, contenute nei citati piani, previo espletamento della procedura di VIA, gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture esistenti alla data di approvazione dei PTP o del PTPR, ivi compresi i raccordi di collegamento con strutture pubbliche di servizio già realizzate alla medesima data.".

Dalla redazione