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Sent. C. Cass. civ. 18/05/2015, n. 10141

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Edilizia e immobili - Locazione - Vizi della cosa locata - Autoriduzione del canone per compensazione - Illegittimità - Conseguenze.

L'autoriduzione del canone di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che, provocando il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto, deve essere valutato dal giudice nella sua gravità risolutoria del rapporto. Tale principio vale anche in tutte quelle ipotesi in cui l'autoriduzione del canone venga giustificata dal conduttore, ex art. 1578 c.c., per l'affermata presenza nella cosa locata di vizi tali da diminuirne apprezzabilmente l'idoneità all'uso pattuito; posto che anche in tale situazione il conduttore non ha facoltà di procedere alla unilaterale riduzione del canone, ma soltanto di domandare al giudice la riduzione del corrispettivo ovvero, in esito alla valutazione di importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti, la risoluzione del contratto.

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