Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, della L.R. 09/07/2020, n. 15, così recitava:

“Art. 52. (Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)

1. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.

2. Sono altresì risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, se il risarcimento è previsto dai piani di azione.

3. Ai fini dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.

4. Non sono indennizzabili i mancati redditi derivanti da limitazioni di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.

5. I vincoli temporanei o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione delle aree della rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie, che rendono le attività agricole compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie protette ai sensi del d.p.r. 357/1997, danno diritto ad incentivi, commisurati ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all’interno delle aree, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.

6. I risarcimenti e gli incentivi sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree di cui al comma 2, e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.”

Dalla redazione