Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 29/12/2011, n. 18, così recitava:

"1. Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l'Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, a effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978;

b) capo I e V della legge regionale n. 4/2005;

c) articolo 11 della legge regionale n. 26/2005;

d) articolo 53-bis della legge regionale n. 12/2002."

Dalla redazione