Comma abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006, n. 152. Il comma 441 dell’articolo 1 così recitava: “441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”

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