Comma abrogato dal D.L. del 22/06/2012 n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134). Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 così recitava: “489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.”

Dalla redazione