Articolo abrogato dall'art. 60, comma 1, della L.R. 29/12/2023, n. 37, così recitava:

"Art. 18 - Riconversione delle case per la vita a media intensità assistenziale in comunità riabilitative assistenziali psichiatriche

1. Le case per la vita a media intensità assistenziale già attive, autorizzate al funzionamento e iscritte al registro regionale, sono riconvertite, su richiesta dell’ente gestore in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP), intensive ed estensive, destinate esclusivamente all’accoglienza dei pazienti extraregionali senza alcun aggravio di costi in bilancio. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento extra fabbisogno regionale viene rilasciato previa verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi propri delle CRAP intensive ed estensive. I costi della verifica per la rispondenza dei requisiti sono a totale carico dell’Ente gestore. L’Ente gestore può chiedere il trasferimento dei posti già autorizzati come casa per la vita a media intensità assistenziale e iscritti al registro regionale e da riconvertire a CRAP da destinare esclusivamente ai pazienti extra regionali in immobili più rispondenti ai requisiti strutturali previsti per la CRAP intensiva ed estensiva secondo normativa regionale. Può fare richiesta l’Ente gestore che abbia maturato dimostrata esperienza almeno decennale nel settore e che abbia regolari rapporti intercorrenti con le ASL extraregionali al momento dell’entrata in vigore della seguente normativa. Possono essere riconvertite due case per la vita a media intensità assistenziale attive regolarmente autorizzate al funzionamento e iscritte al registro regionale per provincia e per Ente gestore e precisamente: una casa per la vita a media intensità assistenziale, e comunque un numero massimo di 14 posti letto più 2 posti letto per l’emergenza a CRAP intensiva per provincia e per Ente gestore e una casa per la vita a media intensità assistenziale, e comunque un numero massimo di 14 posti letto più 2 posti letto per l’emergenza a CRAP estensiva per provincia e per Ente gestore. Il fabbisogno regionale di CRAP intensive ed estensive di cui al presente articolo, determinato extra fabbisogno rispetto al regolamento regionale 2 marzo 2006 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) sarà autorizzato ed accreditato ai soli fini del fabbisogno extraregionale. Cessata l’esigenza di cui al presente articolo, i posti autorizzati e accreditati, nel caso in cui si manifesti l’opportunità di partecipare a procedure regionali, soggiacciono nuovamente alle procedure previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

2. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale."

Dalla redazione