Articolo sostituito dall’art. 4, comma 4, dell’Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20 come modificato dall’art. 5, comma 2, dell’Ord. P.C.M. 28/04/2017, n. 21 che ha soppresso al comma 2 lettera a) del presente articolo le parole “, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio”.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’Ord. P.C.M. 28/04/2017, n. 21 la disposizione, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dall’Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20.

In seguito, l’art. 5 dell’Ord. P.C.M. 28/04/2017, n. 21 è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 21/02/2024, n. 170.

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