Sent. C. Cass. civ. 08/10/2018, n. 24696 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 08/10/2018, n. 24696

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Edilizia e immobili - Compravendita - Simulazione - Domanda proposta da terzi - Prova presuntiva - Valutazione del giudice.

Ove la domanda di simulazione sia proposta da creditori o da terzi, l'art. 1417 c.c. consente la prova per testimoni e, quindi, per presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), senza limiti. La ratio di tale norma è quella che i terzi ed i creditori non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione, che normalmente è in possesso delle sole parti contraenti, e ciò giustifica la possibilità per essi e solo per essi di ricorrere alla prova testimoniale o indiziaria. Il giudice deve ricostruire i fatti, escludendo quelli incerti, e deve valutare complessivamente tutti gli indizi in precedenza isolati per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

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