Articolo modificato dall'art. 12, commi 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 12 - (Attività preliminari)

1. La certificazione del sito approvato, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:

a) effettuazione di rilievi;

b) indagini geognostiche, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali;

c) indagini ambientali specifiche;

d) allacci tecnologici di cantiere;

e) recinzione delle aree;

e-bis) predisposizione di opere di drenaggio per scavi;

e-ter) opere di protezione del sito;

e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;

e-quinquies) eventuali demolizioni;

e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.

2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare.

3. Nel caso in cui il sito sul quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario del sito è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.”

Dalla redazione