Articolo modificato dall'art. 23, commi 1, 2 e 3, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 24 - (Decadenza e sospensione dai benefici)

1. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.

1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.”

Dalla redazione