Articolo abrogato dall’art. 25, comma 11, del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2013, così recitava:

“Art. 7. - Disposizioni specifiche per il solare

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:

a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;

b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;

c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;

d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;

f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;

g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”

Dalla redazione