Articolo abrogato dall'art. 6, comma 4, della L. 04/08/1990, n. 236, così recitava:

"Art. 20. - Indennità una tantum

1. L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione una tantum dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo art. 36.

2. L'iscritto che compie il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, può chiedere la liquidazione una tantum di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di metà dell'importo eventualmente accreditatogli in conformità del successivo articolo 30.

3. In caso di morte dell'iscritto, prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti indicati nel precedente articolo 17 possono chiedere la liquidazione una tantum di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

4. Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela."

Dalla redazione