1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;
b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;
c) la quantificazione delle risorse, i