Articoli 32 e 33 abrogati dalla L.R. 28/10/2008 n.39. In seguito la L.R. 24/02/2014 n. 1 ha confermato l’abrogazione. “Art. 32 - 1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 d.lgs. 22/1997, costituisce specificazione settoriale del piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'art. 17 I.r. 36/1997. In particolare, sulla base delle linee evolutive previste per i diversi settori economici e le aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. 2. Il piano prov. comprende inoltre: a) l'individuazione delle eventuali gestioni subprovinciali; b) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali; c) l'individuazione all'interno degli ATO di aree di raccolta differenziata che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alla quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate e alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;  d) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei in relazione alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale;  e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero; f) il fabbisogno di discariche necessarie per lo smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni; g) lo studio di sostenibilità ambientale di cui alla I.r. 38/1998. -- Art. 33 - 1. La Prov. adotta lo schema di piano entro 12 mesi dalla data di pubbl.del piano regionale.  2. Il piano adottato è inviato alla Reg., per la valutazione di sostenibilità ambientale, ai Comuni e all'ATO, se già costituito, per la formulazione di pareri e osservazioni. É, inoltre, depositato nella segreteria della Prov. e dei Comuni per 45gg, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni alla Prov. e Reg. 3. Dell'adozione del piano e dell'avvenuto deposito è data notizia con avviso pubblicato sul B.U. e su almeno due quotidiani fra quelli maggiormente diffusi nelle Prov.. 4. La Giunta reg. si pronuncia sulla sostenibilità ambientale del piano entro 30 gg dallo scadere del termine per le osservazioni. Tale parere è vincolante e non possono essere apportate modif. al piano in contrasto con esso. 5. La Prov. approva il piano entro i succ. 30 gg motivando l'eventuale difformità nei confronti dei pareri dei Comuni e dell'ATO se già costituito, dando inoltre atto delle modifiche e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.”

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