Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 29/05/2018, n. 5, così recitava:

Articolo 19 - Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della L.R. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"5-bis. L'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario è escluso dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.".”

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